EUROINVESTIGAZIONI


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Fedeltà dipendenti

  • Indagini su preassunzioni, con verifica curriculum e redazione profilo lavorativo e personale del candidato;


  • affidabilità dei collaboratori e dei dipendenti, con la rilevazione d'attività e comportamenti che configurano la violazione giuridica e morale dell'obbligo di fedeltà, e accertamento d'attività secondarie non compatibili con la primaria;


  • indagini su assenteismo e ricerca d'eventi attinenti al rapporto di lavoro, qualificabili nella categoria delle assenze dolose;


  • indagini su casi di spionaggio ai danni dell'azienda;


  • indagini su fatti e atti illeciti potenziali o conclamati all'interno dell'azienda;


  • indagini su furti e ammanchi.


SORVEGLIANZA DEI LAVORATORI
LEGITTIMITA' DEI CONTROLLI SU ATTIVITA' SVOLTE ALL'ESTERNO DELL'AZIENDA

(Cassazione - Sezione Lavoro - Sent. n. 5629/2000 - Presidente V. Trezza - Relatore A. Spanò)

Un breve commento sulla legittimità delle investigazioni su dipendenti

La possibilità, per il datore di lavoro, di effettuare indagini sui dipendenti infedeli o assenteisti a mezzo di investigatori privati è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza e la finalità di tutela giudiziale di siffatte investigazioni consente che vengano effettuate con le esenzioni previste dalla Legge 196/2003, senza informare il dipendente.

1. Non è vietato all'imprenditore di verificare il corretto adempimento delle prestazioni lavorative al fine di accertare mancanze specifiche dei dipendenti già commesse o in corso di esecuzione (Cassazione, Sez. Lavoro, 18 febbraio 1997, n. 1455).

E' consentita la verifica circa l'eventuale realizzazione di comportamenti illeciti esulanti dalla normale attività lavorativa (Cassazione Sez. Lavoro 9 giugno 1989 n. 2813) e non è vietato il ricorso alla collaborazione di investigatori privati, in considerazione della libertà della difesa privata e in mancanza di espliciti rilievi al riguardo (Cassazione, Sez. Lavoro, 17 ottobre 1998, n. 10313).

2. I limiti delle investigazioni sono fissati dagli articoli 4 e 8 dello Statuto dei lavoratori che vietano l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dei lavoratori e le indagini "sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore".
L'art. 2 Statuto dei lavoratori non vieta, infatti, che la tutela del patrimonio aziendale sia esercitata dal datore di lavoro direttamente o a mezzo terzi e l'art. 3 vieta il controllo occulto sull'attività lavorativa dei dipendenti e non l'accertamento di comportamenti contrari ai doveri del prestatore di lavoro (Pretura Milano 23.4.1986).
3. "Le norme poste dagli art. 2 e 3 L. 20 maggio 1970 a tutela della libertà e dignità del lavoratore, delimitando la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi, con specifiche attribuzioni nell'ambito dell'azienda (rispettivamente con poteri di polizia giudiziaria a tutela del patrimonio aziendale e di controllo della prestazione lavorativa), non escludono il potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 C.C, di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica , l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, né il divieto di cui all'art. 4, stessa L. 300 del 1970, riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza (non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato); sono pertanto legittimi, in quanto estranei alla previsione delle suddette norme, i controlli posti in essere dai dipendenti di un'agenzia investigativa, i quali operando come normali clienti di un esercizio commerciale e non esercitando potere alcuno di vigilanza e di controllo, verifichino l'eventuale appropriazione di denaro (ammanchi di cassa)" (Cass. Sez. Lav. 23.8.1996, 7776)

4. "Può quindi affermarsi la legittimità del controllo occulto su quelle prestazioni lavorative il cui inadempimento integra gli estremi dell'illecito" (Cass. 9836/1995).
5. Sullo svolgimento di attività "in concorrenza" durante l'orario di lavoro: "Gli artt. 2 e 3 Statuto dei Lavoratori non possono trovare applicazione nelle ipotesi di realizzazione, da parte dei lavoratori, di comportamenti illeciti esulanti dalla normale attività lavorativa, pur se commessi nel corso di essa. L'attività lavorativa prestata a favore di un altro soggetto, concorrente del datore di lavoro, costituisce una violazione dell'obbligo di fedeltà, che non è rilevante sotto il profilo penale se è compiuta fuori dal normale orario di lavoro mentre integra gli estremi del delitto di truffa se è esercitata da parte di un soggetto che lucra la retribuzione fingendo di svolgere il lavoro che gli è stato affidato" (Cassazione sez. Lavoro n. 14383 del 3.11.2000).

6. Sul controllo, effettuato all'esterno dell'azienda, sul dipendente che ozia anziché lavorare: "Pienamente conforme a diritto appare dunque la sentenza impugnata, in quanto ha ritenuto lecito il ricorso a investigatori privati al fine di verificare come il P. impiegava il tempo trascorso fuori dalla sede della Banca, e perché non ricadente nell'ambito del divieto di cui al richiamato art. 2, e perché finalizzato a verificare comportamenti che ben potevano integrare il delitto di truffa". (Cassazione, Sez. Lavoro n. 5629 del 5 maggio 2000)

7. Sul versante della privacy si riporta un provvedimento del Garante del novembre 2000 pubblicata sulla news-letter 8-14 gennaio 2001 che ribadisce come non viola le norme sulla privacy l'investigatore privato che, nel rispetto delle leggi e in base ad un preciso incarico, raccoglie informazioni utili alle indagini. Il Garante ha respinto il ricorso di un dipendente licenziato, che gli chiedeva di accertare se il trattamento di dati effettuato dai suoi datori di lavoro fosse lecito e corretto. Il dubbio si riferiva alle indagini di un investigatore che, per conto della sua società, era riuscito ad accertare l'insussistenza della patologia da lui addotta per giustificare i periodi di assenza. L'Autorità ha osservato che l'uso di informazioni al fine di far valere un diritto in sede giudiziaria è lecito. L'investigatore incaricato dal legale della società aveva raccolto e trasmesso alcuni dati personali del dipendente (fotografie, annotazioni sugli spostamenti, orari ecc.) risultati utili a dimostrare in giudizio l'inesistenza della malattia. Alcuni occasionali riferimenti a familiari presenti , durante gli spostamenti dell'interessato o altri particolari o comportamenti (es. autovetture guidate), che si potrebbero desumere dalle fotografie riprese a distanza o dalle annotazioni dell'investigatore, non sono stati ritenuti eccedenti , rispetto alla finalità di provare che il dipendente fosse in grado di svolgere una normale vita di relazione, nonché di riprendere l'attività lavorativa.


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